STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì 7 gennaio 2020

 

 

OGGETTO: Assicurazione contro gli infortuni domestici entro il 31 gennaio.

 

 

Spettabile Azienda,

la L. 493/1999 ha istituito una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici, che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell’ambito domestico.

 

È obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui/e che:

§         ha un’età compresa tra i 18 e, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i 67 anni compiuti;

§         svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;

§         non è legato da vincoli di subordinazione;

§         presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

§         In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:

§         gli studenti, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;

§         tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);

§         i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;

§         i lavoratori in mobilità;

§         i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;

§         i lavoratori in cassa integrazione guadagni;

§         i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

 

È escluso dall’obbligo assicurativo:

û       colui che ha meno di 18 anni o, a decorrere dal 1° gennaio 2019, più di 67 anni;

û       il lavoratore socialmente utile (Lsu);

û       il titolare di una borsa lavoro;

û       l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio;

û       il lavoratore part-time;

û       il religioso.

È esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.

In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;

- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

 

Chi possiede i requisiti di Legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto a una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio.

Il premio assicurativo, non essendo frazionabile, va versato per l’intero anno, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto non svolge attività lavorativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 si ha diritto al risarcimento se l’inabilità permanente subita è pari o superiore al 16%. Si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro se l’inabilità permanente accertata è, comunque, tra il 6% e il 15%. A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa anche il rischio morte.

 

Pagamento del premio

Il premio, di 24 euro annui, deve essere pagato ogni anno entro il 31 gennaio solo se permangono i requisiti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

Il pagamento del premio assicurativo può avvenire con una delle seguenti modalità:

1) direttamente sul sito www.inail.it, accedendo ai servizi on line tramite Spid, Cns oppure credenziali Inps;

2) direttamente sul sito www.inail.it, accedendo ai servizi on line tramite l’autenticazione Inail. Per registrarsi sul portale Inail seguire il percorso: Servizi Online – Registrazione – Utente generico – Procedi con la registrazione - Registrazione “Utente generico” Gruppo “Cittadino”;

3) presso gli uffici postali, presentando l’avviso di pagamento e utilizzando il bollettino PA inviato dall’Inail e già precompilato con i dati anagrafici;

4) presso gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai aderenti al sistema pagoPA, presentando l’avviso di pagamento e utilizzando il numero del codice avviso di pagamento riportato nell’avviso stesso.

Per i soggetti che si assicurano per la prima volta, il pagamento può essere effettuato presso gli uffici postali utilizzando il bollettino Td 451, relativo al C/C 30621049, intestato a Inail Assicurazione infortuni domestici, p.le G. Pastore, 6 - 00144 Roma, disponibile presso gli uffici postali, le sedi locali Inail, le associazioni delle casalinghe (Federcasalinghe / Obiettivo Famiglia, Moica, Scale Ugl).

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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